Come stabilito dall' art. 16 del DPR 43/2012 ( in attuazione del Reg. CE 842/2006 ), entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d' aria, pompe di calore, nonchè dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti almeno 3 Kg. di gas fluorati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell' Ambiente tramite l' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambentale ( ISPRA al sito web www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas ) una dichiarazione concernente la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorati relativi all' anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
I soggetti tenuti a questo obbligo sono gli operatori.
La normativa definisce operatore una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti.
L' effettivo controllo sul funzionamento tecnico di una apparecchiatura o di un impianto comprende in linea di principio i seguenti elementi:
In base a questa definizione il proprietario dell' inpianto non è automaticamente l' operatore dell' apparecchiatura. Il DPR 43/2012 all' art.2, stabilisce che il proprietario dell' apparecchiatura o dell' impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l' effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Quindi sulla base del DPR 43/2012 l' operatore può negli accord contrattuali con imprese di assistenza esterne delegare tale funzione.
SANZIONI PREVISTE
Chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno agli obblighi di trasmissione delle informazioni mediante l' apposita dichiarazione oppure trasmette tali informazioni in modo incompleto, inesatto od in modo non conforme alla disposizioni di legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
GAS FLUORATI CONSIDERATI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE
Le sostanze pure ed i preparati considerati ai fini della dichiarazione sono quelli inclusi nell' allegato I al Regolamento CE 842/2006. La lista delle sostanze è disponibile in formato pdf nella sezione " informazioni utili " su www.sinanet.ispraambiente.it/it/fgas. Si precisa ancora che i CFC ( clorofluorocarburi ), gli HALON, gli HCFC (IDROCOROFLUOROCARBURI) e quindi anche R - 22 pur essendo gas fluorati ad effetto serra non sono considerati ai fini della dichiarazio.
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