23.06.2014 09:24
Il suo nome richiama quello del fatidico Conto Energia, che nel
frattempo vive i suoi ultimi mesi, ma in realtà il funzionamento del
Conto Termico è più simile alla defiscalizzazione del 50%. In effetti
difficilmente avrebbe potuto assomigliare al primo, in quanto si sarebbe
resa necessaria una costosa ed inefficace contabilizzazione remota
dei flussi di calore prodotti e consumati, che nel caso della corrente
elettrica, esistendo già i contatori “intelligenti”, è praticamente
immediata.
I ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno definito nel Decreto Ministeriale del 28
dicembre 2012 di stanziare 900 mln di euro per il sostegno ad interventi di efficientamento
energetico e alla installazione di impianti con fonte rinnovabile di tipo termico, ma stavolta il
finanziamento è in conto capitale, ovvero una percentuale variabile sulla base di alcuni parametri
(tipo ed entità dell’intervento, soggetto richiedente) del costo iniziale, comprensivo degli studi di
fattibilità e di capacità energetica preliminare e di verifica a posteriori (Audit energetici e Attestati
di Certificazione Energetica).
Il contributo viene tuttavia erogato in tempi relativamente brevi (da 2 a 5 anni), direttamente dal
GSE, che ha messo a disposizione degli utenti alcune pagine web abbastanza dettagliate e chiare,
mentre nella defiscalizzazione del 5O% il contributo viene detratto dalle imposte nell’arco di 10
anni.
SOGGETTI AMMESSI E INTERVENTI INCENTIVABILI
L’ammontare del contributo è definito sulla base di diversi parametri. I soggetti ammessi si
dividono in Amministrazioni Pubbliche e Privati (ormai sappiamo che in tale definizione sono
inclusi condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito Agrario), mentre le tipologie di
intervento sono raccolte in due classi principali:
A) Interventi di incremento dell’efficienza energetica;
B) Interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Mentre le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ad entrambe le classi di intervento, ai
Privati pertiene solo la classe B di interventi.
Prima di scendere nel dettaglio occorre fare alcune precisazioni. Il contributo si riferisce alla
quota di risparmio energetico/intervento che eccede gli attuali obblighi di legge, ovvero gli
“obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal DL 28 del 3 marzo 2011 e necessari
per il rilascio del titolo edilizio”. Inoltre non è cumulabile con altri incentivi statali tranne che, per le
Amministrazioni Pubbliche, gli incentivi in conto capitale.
Il GSE predisporrà infine un portale informatico, che permetterà l’accesso all’incentivo su internet
tramite la compilazione, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, di una scheda-domanda in cui vengono
fornite tutte le informazioni necessarie a verificare l’erogabilità e la misura del contributo. Le
Amministrazioni Pubbliche potranno inoltre avvalersi di una procedura di prenotazione, compilando
una scheda-domanda a preventivo in cui gli interventi vengono descritti prima dei lavori grazie
alla definizione di un contratto energetico stipulato con il soggetto a cui è stata affidata
l’esecuzione degli interventi. Per interventi “in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non
superiore a € 600, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità” (art. 6.3), mentre
interventi di sostituzione di generatori di calore di potenze elevate (oltre 500 kW), richiedono
l’iscrizione preliminare ad appositi registri pubblici.
Nel calcolo dell’incentivo nel caso di sostituzione di generatori di calore rientrano anche le spese di
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, mentre nel caso di interventi di coibentazione
rientrano “demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo