Innanzi tutto è necessario fare chiarezza sui termini. Una cosa è il controllo e la manutenzione dell' impanto termico, cosa del tutto diversa è invece il controllo dell' effcienza energetica degli impianti termici.
Nel primo caso, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell' impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 numero 37, conformemente alle prescrizione e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche per l' uso e la manutenzione rese disponibili dall' impresa installatrice dell' impanto.
Qual' ora l' impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siamo più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell' impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell' impianto termico e degli apparecchi facenti parte dell' impianto termico e degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
La manutenzione ordinaria ed il controllo dell' impianto consistono sostanzialmente nella pulizia degli scambiatori, nel controllo generale dell' impianto e del luogo di installazione per verificare che siano presenti i recquisiti minimi di sicurezza affinchè l' impianto possa funzionare oltre all' aggiornamento del libretto di impianto.
Cosa del tutto diversa è invece il controllo dell' efficienza energetica dell' impianto. Questo controllo previsto dall' art.8 del DPR 16 aprile 2013 è finalizzato a verificare che l' impianto funzioni in maniera ottimale.
Anche questo tipo di operazione deve essere effettuata da operatore abilitato. L' operatore, una volta effettuato il controllo deve redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia di tale rapporto è rilasciata al responsabile dell' impianto che lo conserva e lo allega al libretto. Una copia viene trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all' indirizzo indicato dalla Regione.
Nel caso del controllo di efficienza energetica la periodicità è stabilita per legge:
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